Art 892 Codice Civile: distanza dal confine per alberi e siepi
L’ art 892 Codice Civile tratta delle “Distanze per gli alberi“, fornendo indicazioni sullo spazio appunto che deve intercorrere tra alberi o siepi e i limiti delle proprietà. Con questo articolo si intende tutelare soprattutto il proprietario del fondo confinante, per il quale deve rimanere inalterato il diritto alla fruizione di aria, luce e irraggiamento solare. E’ bene ricordare però che prima di tutto è necessario verificare l’eventuale esistenza di regolamenti o usi locali, solo in loro assenza infatti il riferimento normativo diverrà l’art 892 Codice Civile.
Sommario
Un metro, due, tre oppure …. Ecco cosa dice l’art 892 Codice Civile
La distanza minima da rispettare è compresa tra i 50 centimetri e i tre metri in relazione alle dimensioni o meglio alla natura delle specie vegetali. Più precisamente nella prima parte dell’art 892 Codice Civile si stabilisce:
2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
Nella seconda parte dell’art 892 invece si prendono in considerazioni altri casi inerenti le distanze di siepi costituite da specie solitamente d’alto fusto quali il castagno, la robinia o l’ontano:
Distanza alberi dal confine: misuriamola correttamente
La corretta misura della pianta dal confine non si misura come proiezione della chioma (si ricorda tuttavia che il vicino ha il diritto di richiedere la potatura dei rami che “sconfinano” in qualsiasi momento), ma come distanza a partire dal punto di semina, nel caso di nuovo impianto, o dalla metà del tronco, nel caso di alberi già adulti. Le misure devono essere prese sempre linearmente e a livello del terreno, con l’unica eccezione nel caso di terreni molto scoscesi. In questi casi la distanza è la misura della pianta sulla perpendicolare alla linea di confine.
Quando un muro fa la differenza
Esiste un modo per andare in deroga ai limiti imposti dall’art.892 Codice Civile. Se in corrispondenza della linea di confine è presente un muro, in comproprietà o anche di un singolo proprietario, allora i limiti minimi indicati in precedenza non valgono più. E’ sufficiente che la vegetazione non ecceda il limite superiore del manufatto e comunque abbia un’altezza massima di 3 metri. Affinché si possa usufruire di tale opportunità però è bene ricordare che non devono essere presenti aperture nel manufatto. Non devono essere presenti quindi finestre, feritoie, etc., una rete metallica quindi non è sufficiente.
Ulteriori dettagli su Distanza alberi dal confine, riferimenti normativi e responsabilità e soprattutto Alberi e siepi nel Codice Civile. Qui invece i testi integrali del Codice Civile.
2 Comments
abito in una villetta con un vicino su un terrazzamento con un muro divisorio di circa 2 metri + una rete di circa 1,5 metri. il vicino ha posizionato terra che di fatto ha alzato di due metri il proprio giardino. ora vuole posizionare a circa 2 metri dalla rete una pseudo siepe già alta circa 2,5 – 3 metri. la conseguenza sarà che la mia abitazione si troverà in una fossa. non ho trovato nella normativa vigente le distanze richieste per costruzioni su diverso terrazzamento .ringraziando rimango in attesa di un gradito riscontro alla presente
Buonasera Sig. Emidio,
posso solo sottolineare qualche elemento utile per quello che riguarda la distanza legale della vegetazione dai confini di proprietà.
In riferimento a quanto da lei esposto e in mancanza di differenti limitazioni imposte da regolamenti o usi locali, la normativa dice che:
1) le distanze minime dal confine sono chiaramente indicate dall’Art.892 del Codice Civile e variano in base a specie vegetali e dimensioni dei singoli esemplari;
2) unico modo per andare in deroga a tali limiti è l’eventuale presenza di un muro di confine; in questo caso non vi è più da rispettare una distanza minima in orizzontale dal limite della proprietà, ma si innesca il vincolo di non superare l’altezza massima del manufatto (ed un limite di altezza generico fissato in 3 metri);
3) se sul muro sopra citato è posta anche una recinzione metallica a maglie, questa non può essere considerata nel conteggio dell’altezza del manufatto stesso (e quindi nella valutazione del limite massimo raggiungibile dalla vegetazione).
Ci tengo infine a sottolineare che i limiti in altezza indicati per la vegetazione non valgono solo all’atto dell’impianto, ma dovranno essere rispettati in modo continuativo
mediante adeguata manutenzione ordinaria.